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Terre e rocce da scavo: pubblicate le linee guida Regionali

La Regione Piemonte ha pubblicato le linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo che entreranno in vigore per un periodo transitorio di 6 mesi, con decorrenza 3 maggio p.v.. Il documento disciplina il riutilizzo di questi materiali come sottoprodotti, prevedendone l’assoggettamento alla normativa dei rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite.


La nuova disciplina, approvata con la D.G.R. n. 24-13302 del 15 febbraio u.s. (pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 4/3/2010), sarà applicata a partire dal 60° giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. La gestione delle terre e rocce, introdotta ad opera del decreto 22/1997, ora abrogato, ha subito negli anni numerosi interventi legislativi resi necessari per adeguamenti alla disciplina comunitaria in tema di rifiuti, per i quali era stata aperta una procedura di infrazione nei confronti del nostro  paese.
Il provvedimento della Regione discende dalla normativa nazionale in materia ambientale,  in particolare dall'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006,  ed è volto a fornire indicazioni circa l’utilizzo e la gestione di questi materiali quali sottoprodotti e non come rifiuti. 
Ricordiamo che il Codice Ambientale prevede come destinazioni d’uso ammesse per tali materiali: reinterri, riempimenti, rilevati, rimodellazioni e utilizzo come sottoprodotti in sostituzione dei materiali di cava, unicamente qualora rispettino una serie di condizioni, in caso contrario sono sottoposti alle disposizioni in materia di rifiuti. Nell’applicazione del proprio ruolo di programmazione la Regione si propone di fornire un inquadramento sia dal punto di vista procedurale che dal punto di vista tecnico, rivolgendosi agli operatori e agli enti di controllo. La norma intende garantire la tracciabilità della movimentazione delle terre da scavo e l’effettivo utilizzo, individuando iter differenti a seconda il sito di destinazione (opera, impianto o sito di cava) e una procedura semplificata se i quantitativi movimentati sono inferiori ai 2500 m3. In considerazione della complessità della materia e delle differenti situazioni che si presentano localmente si rimanda ad un’approfondita lettura dell’intero documento e relativa modulistica, riassumendo esclusivamente quelli che sono i principali passaggi comuni a tutti:  



  • Le procedure individuate riguardano esclusivamente le terre e rocce che non devono essere frammiste ad altre frazioni merceologiche, sono quindi esclusi i materiali da demolizione anche qualora mescolati a terre e rocce;

  • Nel caso di riutilizzo nello stesso sito di produzione il proponente deve fornire un’autodichiarazione di non contaminazione del sito;

  • Prima della produzione dei materiali il produttore (proponente) deve presentare al Comune in cui è ubicato il sito di produzione (o ad altra Autorità competente coinvolta in caso di V.I.A. o A.I.A.) ed al Comune del sito di destinazione (nel caso in cui non coincida con quello di produzione) il progetto in apposito elaborato sottoscritto da professionista abilitato;

  • Prima della movimentazione occorre effettuare una serie di campioni da sottoporre a  test di cessione, con la verifica di tutti i parametri indicati nel testo, allo scopo di verificarne il rispetto dei limiti di inquinanti;

  • L’utilizzo delle terre e rocce deve avvenire senza trasformazioni o trattamenti preliminari che ne alterino il contenuto medio degli inquinanti (a tal proposito precisiamo, sebbene non specificato, che casi di giurisprudenza intendono la frantumazione come semplice riduzione volumetrica, quindi consentita);

  • Prima di procedere al deposito di questi materiali deve già essere previsto ed approvato il loro utilizzo, in caso contrario si incorre nei disposti previsti per i rifiuti;

  • Ogni mezzo adibito al trasporto delle terre e rocce deve essere accompagnato da un modello specifico da allegare al documento di trasporto;

  • A fine lavori occorre presentare ai soggetti amministrativi coinvolti la dichiarazione di avvenuto utilizzo;

  • I residui di estrazione e di lavorazione di marmi e pietre, se utilizzati al di fuori dell’area di cava, sono equiparati alla disciplina in oggetto, se si utilizzano agenti e reagenti naturali e sono quindi soggetti a tutti gli adempimenti di cui sopra;

  • La destinazione agli impianti delle terre e rocce in sostituzione dei materiali di cava è consentito, solo se queste presentano, sin dalla fase della loro produzione, le stesse caratteristiche dei materiali inerti in ingresso ai processi ai processi industriali della filiera produttiva.
Nei casi di produzione di terre che non superino i 2.500 m3 di materiale di terreni provenienti da aree residenziali e/o agricole (in riferimento agli strumenti urbanistici) si può usufruire di una procedura semplificata presentando all’Autorità competente una dichiarazione del produttore di assenza di contaminazione. 
 

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