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SISTRI ABROGATO DAL DECRETO ANTICRISI

Due tratti di penna della manovra correttiva di Ferragosto cancellano come per incanto quello che, negli ultimi due anni, è stato l'incubo di centinaia di migliaia di imprese. Il Sistri, sistema di tracciamento digitale dei rifiuti, viene abrogato tout court con i commi c) e d) dell'articolo 6 del decreto 12 agosto 2011, provvedimento in attesa di promulgazione. Così, alla vigilia dell'entrata in vigore del decreto che scansiona le sanzioni amministrative per i reati ambientali, cade tutta l'impalcatura del progetto di digitalizzazione del comparto rifiuti iniziato dall'ultimo governo Prodi e faticosamente portato (quasi) alla fine dal ministro Stefania Prestigiacomo.
I
l decreto infatti abroga a effetto immediato il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e anche l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Non solo, per maggior chiarezza lo stesso testo, ora al vaglio del Quirinale, riporta (o meglio, mantiene) in vita i registri di carico e scarico dei rifiuti – che la progressiva entrata in vigore del Sistri avrebbe mandato in pensione – e anche il vecchio Mud, modello unificato di dichiarazione.
L'abrogazione del Sistri comunque, nonostante il ripristino delle vecchie prassi, produce serie conseguenze nella logica sistematica nella legislazione sulla gestione dei rifiuti. Fra norme che restano e che vanno, fra entrate in vigore differite e sistemi che scompaiono, non è facile orientarsi. Sempreché la conversione del "Dl manovra" non apporti altri stravolgimenti. Innanzitutto, occorre riferirsi al fatto che martedì 16 agosto entrerà in vigore il Dlgs 7 luglio 2011, n. 121 (sulle sanzioni amministrative dipendenti da reato ambientale).
Il decreto nasce già deprivato della metà dei suoi contenuti. I suoi articoli 3 e 4 sono anche dedicati alla struttura del sistema sanzionatorio del Sistri, alla quantificazione delle sanzioni e alla loro irrogazione (si veda Il Sole 24 Ore del 3 agosto). Queste disposizioni, dunque, non avranno valore perché con l'abrogazione del Sistri viene meno l'oggetto al quale esse si riferiscono. Lo stesso dicasi per una parte dell'articolo 2, di tale Dlgs 121/2011 che declina il sistema della responsabilità amministrativa da reato sia per il trasporto di rifiuti senza scheda Sistri area movimentazione o con tale scheda fraudolentemente alterata, sia per il falso certificato di analisi che accompagna un trasporto assistito da Sistri.
Le sanzioni (oltre a quelle del reato o della violazione presupposto) sono pesanti: quote da 150 a 300. Anche di queste, a seguito dell'abolizione del Sistri, non rimarrà traccia e martedì 16 agosto entreranno in vigore solo formalmente, ma non sostanzialmente poiché dotate di vigenza, ma sfornite di efficacia.
Il "Dl manovra" abroga il Sistri e le relative sanzioni fin dai suoi primi vagiti (dall'articolo 1, comma 1116, Finanziaria 2007 fino all'articolo 260 bis del "Codice ambientale", Dlgs 152/2006), nonché, per non dare adito a dubbi interpretativi tra effetti caducanti e vizianti dell'abrogazione della norma primaria rispetto a quella attuativa, cancella anche il Dm istitutivo del Sistri (17 dicembre 2009) e il Testo unico (Dm 52/2011).
Il nuovo Dl conferma e fa salva l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti, ma, in tema di loro tracciabilità, si sofferma (articolo 6, comma 3) sul fatto che gli adempimenti Sistri previsti dall'articolo 188, comma 2, lett. a), Dlgs 152/2006 (non abrogato) «possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi» alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di cui agli articoli 190 e 193 del medesimo "Codice ambientale". Questa disposizione sulla tracciabilità però, a mente dell'articolo 16, comma 2, Dlgs 205/2010 non è mai entrata in vigore perché subordinata all'avvio operativo del Sistri. Quindi, viene abrogata è una "norma fantasma".
Resta il fatto che tra abrogazioni e modifiche le imprese e gli enti obbligati ai registri di carico e scarico e ai formulari sono quelli indicati negli articoli 190 e 193, Dlgs 152/2006 nella versione precedente alla modifica natalizia introdotta dal Dlgs 205/2010. Lo stesso dicasi per le relative sanzioni, reperibili nell'articolo 258, Dlgs 152/2006, anch'esso nella versione vigente prima della modifica del 2010.
Sul punto, soccorre una parte dell'articolo 4, Dlgs 121/2011 la quale dispone che le sanzioni su registri e formulari sono applicabili nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore del Dlgs 205/2010 (25 dicembre 2010). Questa norma entrerà in vigore martedì 16 agosto, però avendo natura interpretativa e non innovativa retroagisce al 25 dicembre 2010.

Si torna al sistema cartaceo
01 | L'ABROGAZIONE

La manovra correttiva contenuta nel decreto legge del 12 agosto, tuttora in via di promulgazione, prevede l'abrogazione complessiva e totale del sistema di tracciamento digitale dei rifiuti Sistri. Il Dl ripristina tutte le vecchie procedure cartacee, peraltro ancora in vigore nel regime transitorio.

02 | SANZIONI SOSPESE
Come primo effetto dell'abrogazione, perde valore e significato l'entrata in vigore, martedì 16 agosto, del decreto sulle sanzioni amministrative per i reati ambientali. A seguire non entrerà in vigore il calendario di ingresso progressivo nel Sistri per oltre 300mila imprese di ogni tipologia.

Articolo tratto da "Il Sole 24 Ore"

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