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RAEE: gestione semplificata per distributori, installatori e centri di assistenza


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010 è stato pubblicato il DM 8 marzo 2010 n. 65 "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) nonche dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature".

Il regolamento riguarda la gestione semplificata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei seguenti soggetti:

- Distributori
- Installatori
- Gestori dei centri di assistenza tecnica

Le apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione di questo nuovo decreto sono quelle soggette al D.Lgs. 151/2005.

Il regolamento è suddiviso in 3 capi:

- Capo I: modalità semplificate per la gestione dei Raee domestici
- Capo II: modalità semplificate per la gestione dei Raee professionali
- Capo III: disposizioni finali

e composto da 11 articoli e 3 allegati:

- Allegato I: schedario di carico e scarico dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al D.Lgs. 151/2005, conferiti ai distributori, agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica

- Allegato II: documento semplificato di trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al D.Lgs. 151/2005

- Allegato III: documento attestante la provenienza domestica dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche consegnati dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 151/2005.

Il Decreto è entrato in vigore il 19 maggio 2010.



RAEE domestici

I distributori:

-
Assicurano il ritiro gratuito della vecchia apparecchiatura elettrica ed elettronica al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura provvedendo al trasporto dei Raee presso i centri di raccolta. L'obbligo di raccolta decorre dal 18 giugno 2010
- Informano i consumatori sulla gratuità del ritiro in modo chiaro
- Adempiono all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico con la compilazione dello schedario numerato progressivamente, in caso venga effettuato il raggruppamento dei Raee per poi trasportarli presso i centri di raccolta
- Trasportano i rifiuti presso i centri di raccolta con cadenza mensile e in ogni caso quando il quantitativo raggiunge i 3500 Kg

Il raggruppamento dei Raee deve essere effettuato in luogo idoneo, non accessibile e pavimentato. I Raee devono essere protetti dagli agenti atmosferici con apposite coperture e raggruppati in modo da tenere separati i rifiuti pericolosi. E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature.

Il decreto introduce procedure semplificate per il trasporto dei Raee prevedendo che il documento di trasporto sia conforme al modello dell'Allegato II e redatto in tre esemplari. Il trasporto riguarda:

- Il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta o al luogo dove è effettuato il raggruppamento
- Il tragitto dal punto vendita al luogo dove è effettuato il raggruppamento, nei casi in cui il raggruppamento è effettuato in luogo diverso dai locali del punto vendita
- Il tragitto dal luogo dove è effettuato il raggruppamento al centro di raccolta

Il trasporto deve essere effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 Kg e massa complessiva non superiore a 6000 Kg. Il quantitativo dei Raee trasportati non deve superare i 3500 Kg.

Il trasportatore deve conservare il documento di trasporto per tre anni.

Il distributore deve conservare il documento di trasporto e lo schedario per tre anni.
Le attività di raccolta e trasporto dei Raee possono essere effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale


Gestori Ambientali:

- I distributori devono presentare una comunicazione che riporti le informazioni indicate all'art. 3, comma 2.
- I trasportatori che agiscono in nome dei distributori presentano una comunicazione che riporti le informazioni indicate all'art. 3, comma 3.

L'iscrizione all'Albo:
- Non prevede la prestazione delle garanzie finanziarie, ma è subordinata al pagamento di un diritto annuale di 50 euro.
- Deve essere rinnovata ogni 5 anni

L'impresa deve comunicare ogni variazione intervenuta dopo l'iscrizione.

Gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica devono rispettare le modalità di raggruppamento previste per i distributori, adempiere all'obbligo dello schedario e del documento di trasporto, iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, effettuare il trasporto dei Raee dal:

- Domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta o al luogo dove è effettuato il raggruppamento
- Luogo ove è effettuato il raggruppamento al centro di raccolta
-
Trasportarli con automezzi con portata non superiore ai 3500 Kg e massa complessiva non superiore a 6000 Kg. Il quantitativo dei Raee trasportati non deve superare i 3500 Kg

Solo se:

- Il raggruppamento dei Raee ritirati è effettuato presso i locali del proprio esercizio
- Il trasporto dei Raee avviene con mezzi propri dal domicilio del cliente o dalla sede del proprio esercizio presso i centri di raccolta

La provenienza domestica dei Raee conferiti dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta deve essere attestata da un documento di autocertificazione (Allegato III) sottoscritto dagli stessi, consegnato all'addetto del centro di raccolta con una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.


Raee professionali

Se effettuano il raggruppamento, i distributori di Aee professionali devono adempire all'obbligo dello schedario e del documento di trasporto e devono iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, come indicato per i Raee domestici.
Il raggruppamento di questi rifiuti professionali deve essere effettuato in luogo idoneo, non accessibile e pavimentato. I Raee devono essere protetti dagli agenti atmosferici con apposite coperture e raggruppati in modo da tenere separati i rifiuti pericolosi.
È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature.
Anche per il trasporto dei Raee professionali si applicano le procedure semplificate previste per i Raee domestici. Il tragitto si identifica con quello dal domicilio dell'utente non domestico presso il quale viene effettuato il ritiro dei Raee all'impianto autorizzato indicato dal Produttore di Aee professionale o al luogo dove è effettuato il raggruppamento.

Anche gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica incaricati dai produttori di Aee devono rispettare le procedure di iscrizione all'Albo, di ritiro, di raggruppamento e di trasporto previste per i distributori limitatamente alle fattispecie seguenti:

- Raggruppamento dei Raee ritirati presso i locali del proprio esercizio
- Trasporto dei Raee con mezzi propri dal domicilio dell'utente professionale o dalla sede del proprio esercizio presso gli impianti autorizzati indicati dal produttore di Aee

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