L'art. 8, comma 12, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica" (pubblicato sul S.O. n. 114 alla G.U. n. 125 del 31 maggio), recita: "Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'at. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 arpile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010".
Tale proroga è pertanto valida solo per le Pubbliche Amministrazioni (P.A.), per cui, per tutte le aziende NON della P.A., l'obbligo di valutare i rischi stress lavoro-correlati rimane fermo al 1 agosto 2010 (termine massimo) oppure prima, se la Commissione consultiva dovesse approvare - prima di tale termine, le "indicazioni" al riguardo - previste dal D.Lgs. 81/2008.