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PUBBLICATI GLI ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE



Facendo seguito alla news del 23/12/2011, informiamo i ns. lettori che la Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012, pubblica gli Accordi Stato-Regioni sulla formazione di RSPP/datore di lavoro, lavoratori, dirigenti e preposti, approvati nella seduta del 21 dicembre 2011.
Tali disposizioni entrano in vigore il 26 gennaio p.v.

Riprendendo i contenuti della precedente news, per i Datori di Lavoro che intendono svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08, i compiti propri del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), si conferma il percorso formativo che prevede 
corsi di durata variabile in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
Nello specifico i corsi si articolano in tre differenti livelli di rischio: BASSO = 16 ore  -  MEDIO = 32 ore  -  ALTO = 48 ore.
Sono inoltre previsti corsi di aggiornamento quinquennali con la seguente durata: rischio BASSO = 6 ore  -  rischio MEDIO = 10 ore  -  rischio ALTO = 14 ore.
Non sono invece tenuti a frequentare il percorso formativo secondo le nuove disposizioni i datori di lavoro che dimostrano di aver svolto, entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo (ovvero entro il 26 luglio 2012), corsi di formazione, formalmente e documentalmente approvati al 26 gennaio 2012, con durata e contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/97:  per tali soggetti permane comunque l'obbligo di aggiornamento quinquennale.
In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del RSPP deve completare il percorso formativo previsto dall’accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, i percorsi formativi sono i seguenti:
- lavoratori:
 corsi di formazione di durata variabile in funzione del livello di rischio (BASSO 8 ore  -  MEDIO 12 ore  -  ALTO 16 ore);
- preposti: oltre al percorso formativo previsto per i lavoratori, è previsto un ulteriore modulo formativo con durata minima di 8 ore, per cui la durata totale sarà di 16 ore (8 + 8) per le attività a rischio BASSO, di 20 ore (12 + 8) per le attività a rischio MEDIO e di 24 ore (16 + 8) per quelle a rischio ALTO;
- dirigenti: il percorso formativo sostituisce integralmente quello previsto per i lavoratori ed è strutturato in 4 moduli (Modulo 1: Giuridico-Normativo - Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza
 - Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi - Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori), la cui durata minima sarà di 16 ore.
Per tutte queste figure è altresì previsto un aggiornamento periodico quinquennale di durata minima di 6 ore.
Non sono tenuti a frequentare i percorsi formativi secondo le nuove disposizioni i soggetti (lavoratori, dirigenti o preposti) che dimostrano di aver svolto, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo (ovvero entro il 26 gennaio 2013), corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati al 26 gennaio 2012:  per tali soggetti permane comunque l'obbligo di aggiornamento quinquennale.

Si riportano in allegato gli Accordi pubblicati in G.U.

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