Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012 la proroga della possibilità di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 per le aziende fino a 10 lavoratori, ad eccezione di:
a) aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 334/99 e smi (cosiddetta Direttiva "Seveso-2" sui rischi rilevanti);
b) centrali termoelettriche;
c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.L.gs. 230/1995 e smi (Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti);
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.