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PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA DEI CARRELLI ELEVATORI SPROVVISTI DI DOCUMENTAZIONE

Con decreto dirigenziale del 14 gennaio 2014, n. 752 sono state disciplinate le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione  dei  carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati  e  sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.


Il decreto, nello specifico, conferma che i carrelli (intesi come veicoli destinati alla movimentazione di cose), elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli.
A tal fine è necessario che i predetti carrelli:

a) siano muniti di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi), masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile), pneumatici ammessi, anno di costruzione, tipo di motore e alimentazione (con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico);

b) siano muniti dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

c) siano dotati di pannelli retro riflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;

d) siano muniti di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;

e) siano muniti di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;

f)  siano muniti dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);

g) siano muniti delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine e alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;

h) siano accompagnati da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.

In ogni caso viene previsto che i trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.

Tutti i carrelli (intesi come veicoli destinati alla movimentazione di cose) che rispondono ai predetti requisiti possono non essere soggetti ad immatricolazione qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico, purchè sia fatta espressa richiesta di autorizzazione all'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio.
Quest'ultimo provvederà, previo benestare dell'Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un'autorizzazione (che avrà validità massima di un anno, prorogabile) su un modello conforme al fac­-simile allegato.
Restano comunque in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al decreto del Ministero dei Trasporti del 28 dicembre 1989, ed è consentita la proroga della loro validità, con le medesime modalità in vigore all'atto della precedente autorizzazione, purché la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31 dicembre 2007.

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