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Novità sulla classificazione dei codici CER

Sono arrivate numerose richieste di chiarimenti in merito alle nuove regole per la caratterizzazione dei rifiuti in vigore dal 18 febbraio 2015 , le cui norme generali sono riportate nell’informativa in allegato.

Tuttavia in attesa di linee guida specifiche parrebbe che tutti i rifiuti in cui vi è l’indicazione “…diverso da quello di cui alla voce..” dovrebbero essere caratterizzati in modo analitico per poterne definire la pericolosità.

Se tale attività risulta una consuetudine consolidata per determinate tipologie di rifiuti ( es. 15.02.02 “stracci contaminati..” e 15.02.03 “ ..stracci puliti” ) la stessa cosa non vale per altre (ad esempio le macerie da demolizione o i raee) dove la definizione di non pericoloso è assodata da tempo ..senza riscontri analitici oggettivi.

Ma di chi è la responsabilità della classificazione di un rifiuto?
La responsabilità sulla classificazione del rifiuto è in capo al produttore..per cui ogni produttore dovrebbe caratterizzare i propri rifiuti e inviare tale caratterizzazione ai trasportatori e destinatari a cui si affida. . .
La caratterizzazione potrebbe essere svolta una volta sola e poi rimanere valida salvo modifiche delle materie prime o dei processi produttivi da cui si origina il rifiuto..

La caratterizzazione richiede l’analisi chimica?
Con grande gioia dei laboratori di analisi parrebbe di sì, tuttavia nelle modalità di caratterizzazione elencate nella legge di riferimento si elenca una scheda descrittiva del produttore in cui si devono definire le attività e le sostanze che danno origine al rifiuto.
Il buon senso porterebbe a immaginare che se l’origine del rifiuto non prevede l’utilizzo di sostanze pericolose o attività che possano generarne a quel punto il rifiuto è “non pericoloso”.

In sintesi in questa fase transitoria io consiglierei ai produttori di caratterizzare i propri rifiuti prima del conferimento a terzi, seguendo a titolo esemplificativo la scheda riportata in allegato, scheda che prevede l’opzione di non analizzare il rifiuto se la natura delle attività che lo hanno generato sono chiaramente prive di sostanze pericolose.

Evidenzio inoltre che da giugno 2015 entreranno in vigore anche alcuni nuovi codici CER e una nuova metodologia per l’attribuzione degli stessi.

In attesa di chiarimenti tecnici più precisi. . .non resta che augurarvi buon lavoro.

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