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Novità al quadro ambientale introdotte dal " DECRETO COMPETITIVITA' "

Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, “Decreto Competitività”, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 ha introdotto numerose novità al quadro normativo ambientale. Le principali disposizioni riguardano i temi esposti di seguito.

SISTRI : il decreto prevede l’adozione di semplificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi SISTRI, tra cui la sostituzione delle chiavette USB . Lo stesso decreto ha prorogato al 31 dicembre il termine per l’approvazione del decreto di semplificazione del SISTRI previsto dal D.L. 101/2013.

CONSORZI : il Decreto interviene sulla disciplina del recupero e riciclo dei rifiuti di beni in polietilene chiarendo il campo di applicazione. Viene demandato al Ministero dell’Ambiente l’individuazione dell’elenco di beni composti interamente da polietilene. Nell’attesa dell’emanazione del provvedimento, il Decreto Competitività stabilisce che i beni in polietilene per i quali sussiste l’obbligo di adesione al Consorzio POLIECO sono esclusivamente tele e reti ad uso agricolo.
Il Decreto introduce alcune precisazione in merito al contributo per la gestione dei pneumatici fuori uso PFU, chiarendo che il contributo è assoggettato ad IVA ed esplicitato in fattura.
Infine sono state introdotte alcune precisazioni in merito al funzionamento dei sistemi collettivi per la gestione dei RAEE, attraverso l’inserimento di nuovi e piu’ stringenti vincoli per l’operatività e i presupposti costitutivi di tali sistemi.

VIA e AIA : il decreto è intervenuto sulla materia modificando la disciplina sulla verifica di assoggettabilità per rimediare ad una procedura di infrazione UE.

La disposizione prevede che con decreto ministeriale saranno stabiliti i criteri e le soglie per l’assoggettamento a screening VIA nel rispetto dell’Allegato III della Direttiva europea vigente e che le Regioni potranno adeguare tali criteri e tali soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.

Nelle more dell’emanazione di tale decreto gli enti territoriali dovranno seguire l’approccio “ caso per caso” per la procedura di verifica di assoggettabilità.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI : con un’integrazione all’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 sono state fornite precisazioni in merito al procedimento da seguire per classificare un rifiuto nel caso in cui ad esso siano attribuibili due codice CER speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso). Se invece il codice è univoco si ribadisce che la classificazione è per definizione quella del codice pertinente (pericoloso con asterisco, non pericoloso senza), senza dover effettuare approfondimenti analitici. L’applicazione delle nuove disposizioni è obbligatoria a decorrere dal 18 febbraio 2015.

PROCEDURE SEMPLIFICATE DI RECUPERO DEI RIFIUTI : in tema di recupero di rifiuti con procedura semplificata viene creato un raccordo tra la vigente regolamentazione nazione (DM 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi, DM 161/2002 e DM 269/2005 per i rifiuti pericolosi) e i nuovi regolamenti comunitari cosiddetti “ end of waste”. Viene stabilito che dove la norma comunitaria si sovrappone a quella nazionale il gestore che già operava sulla base dei predetti decreti ministeriali disporrà di 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento UE per adeguarsi, ferme restando le quantità massime trattabili già stabilite dalle norme nazionali. Si dispone inoltre che l’operazione di recupero in procedura semplificata puo’ consistere in un mero controllo che siano rispettate le condizioni alle quali il rifiuto cessi di essere tale.

La norma prevede anche una nuova procedura semplificata di recupero di rifiuti, rivolta ai gestori di installazioni soggette ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). Nello specifico, i rifiuti della lista verde del regolamento 1013/2006/CE possono essere utilizzati previa semplice comunicazione da inoltrarsi all’autorità competente 45 giorni prima dell’avvio dell’attività, a condizione di adottare le migliori tecniche disponibili di cui alle BAT References comunitarie. In tal caso la normativa dei rifiuti si applicherà esclusivamente alla fase di trasporto.

MISCELAZIONE DI RIFIUTI : per la miscelazione dei rifiuti viene previsto un regime di deroga per il deposito temporaneo e le fasi successive della raccolta degli oli usati in modo da tenere costantemente separati, “per quanto tecnicamente possibile”, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi tra loro, fatti salvi i requisiti di cui all’articolo 187, comma 2 del codice ambientale, ove la lettera b) prevede l’obbligo di autorizzazione.

SPEZIONI TRANSFRONTALIERE : la responsabilità del produttore del rifiuto per condotte illecite successive al suo conferimento a recupero o smaltimento viene meno col ricevimento della quarta copia del formulario di identificazione sottoscritta dal destinatario. Tale previsione viene cancellata per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in quanto, ma non solo, il formulario puo’ essere sostituito dal documento previsto dalla norma comunitaria per le spedizioni transfrontaliere anche la tratta su territorio nazionale.

GESTIONE DEI RIFIUTI – ESCLUSIONI : Non rappresentano attività di gestione dei rifiuti:
• Le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici, comprese mareggiate e piene, anche se frammisti ad altri materiali di origine antropica, a condizione che siano state effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale tali eventi li hanno depositati
• Le attività di raggruppamento e abbruciamento di materiale agricolo e forestale naturale effettuate nel luogo di produzione, in piccoli cumuli, salvo eventuali divieti delle autorità competenti o nei periodo di massimo rischio di incendi boschivi dichiarati dalle regione.

MATERIE PRIME SECONDARIE PER L’EDILIZIA : le materie prime secondarie di cui al punto 7.1.4 dell’allegato del DM 5 febbraio 1998 (ossia le materie prime secondarie per l’edilizia con caratteristiche conformi all’allegato C della circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005) prodotte esclusivamente da rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, possono essere utilizzate in “ opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali”, in attesa di specifici regolamenti nazionali e comunitari.

BONIFICHE : il decreto ha introdotto un nuovo articolo che disciplina una procedura semplificata di bonifica, alternativa al procedimento ordinario. Obiettivo della procedura è quello di consentire l’utilizzo dei terreni, anche in presenza di falda contaminata, in tempi certi, mediante bonifica del terreno a valori tabellari. La procedura consente di avviare gli interventi, previa una semplice comunicazione del progetto di bonifica agli enti competenti, spostando la fase di controllo ad una caratterizzazione post-intervento.

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