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NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI FORMAZIONE



La Conferenza permanente Stato-Regioni, nella seduta del 21 dicembre 2011, ha approvato in via definitiva due importanti schemi di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla formazione di RSPP/datore di lavoro, lavoratori, dirigenti e preposti.

Il primo accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 81/2008, i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP). Il percorso formativo
contempla corsi di formazione di durata variabile da un minimo di 16 ore ad un massimo di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte: nello specifico i corsi si articolano in tre differenti livelli di rischio (BASSO 16 ore  -  MEDIO 32 ore  -  ALTO 48 ore).
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/97.
Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, è previsto l’obbligo di aggiornamento  quinquennale (obbligatorio per tutti).
In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del RSPP deve completare il percorso formativo previsto dall’accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Il secondo accordo, sul tema della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento.
Per i lavoratori il percorso formativo contempla corsi di formazione di durata variabile in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte: si parla anche in questo caso di tre differenti livelli di rischio (BASSO 8 ore  -  MEDIO 12 ore  -  ALTO 16 ore).
Per i preposti, oltre al percorso formativo previsto per i lavoratori, è previsto un ulteriore modulo formativo con durata minima di 8 ore, per cui la durata totale sarà di 16 ore (8 + 8) per le attività a rischio basso, di 20 ore (12 + 8) per le attività a rischio medio e di 24 ore (16 + 8) per quelle a rischio alto.
Il percorso formativo per i dirigenti, invece, sostituisce integralmente quello previsto per i lavoratori ed è strutturato in 4 moduli (Modulo 1: Giuridico-Normativo - Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza
 - Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi - Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori), la cui durata minima sarà di 16 ore.

A maggior chiarimento si allega schema riassuntivo.

Seguiranno ulteriori precisazioni non appena gli accordi entreranno in vigore, ovvero subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per l'inizio di gennaio 2012.

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