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MUD 2013: Approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l'anno 2013


Con la presente informativa riportiamo quanto pubblicato in merito all’approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013 (MUD) e tutte le novità ad esso correlate.

Il Nostro staff è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.


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Fonte: ECOCERVED.it – 31/12/2012

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento, che sono così individuati:

1. Comunicazione Rifiuti speciali
          Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
          Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
          Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
          Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
          Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
          Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g));
          Imprese ed enti che producono fino a 7 rifiuti possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata su supporto cartaceo.

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
          Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi
          CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
          soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
          soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
          produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.


Il DPCM contiene le istruzioni per la compilazione e la trasmissione della Comunicazione.
I tracciati record e il software per la compilazione predisposto da Unioncamere saranno resi disponibili sui siti Internet del Ministero dello Sviluppo EconomicoMinistero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale), dell’Unioncamere, di Infocamere e di Ecocerved.


Si riassumono quindi in breve le principali novità che vedranno protagonista il Mud 2013:

-   ritorna l'obbligo per i trasportatori e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione
-   dovranno essere indicati i mesi di attività dell’organizzazione
-   dovranno essere indicate le giacenze dell'anno precedente
-   dovrà essere indicata la quantità di rifiuto ricevuto dai privati
-   non è più presente lo stato fisico del CER inserito
-   inserito un campo "annulla e sostituisce" per eventuali correzioni


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       SMARRIMENTO 4a COPIA FORMULARIO RIFIUTI: COME DEVE COMPORTARSI IL PRODUTTORE/DETENTORE
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Fonte: TORINO AMBIENTE - NEWSLETTER N. 4 DICEMBRE 2012

La presente informativa è rivolta al comportamento che deve tenere il produttore/detentore in caso di smarrimento della 4a copia del formulario di trasporto rifiuti.

In primo luogo è opportuno precisare che, in caso di smarrimento o non ricezione della 4ª copia del formulario da parte del produttore/detentore del rifiuto, non è prevista copia conforme.

·         Se il produttore/detentore del rifiuto è certo di aver smarrito la copia, regolarmente pervenuta, deve fare denuncia di smarrimento ai carabinieri.

·         Se, invece, la copia del formulario non è proprio pervenuta, si deve mandare comunicazione alla Provincia competente della mancata ricezione (indicandone il numero e la serie).
Con tale invio viene a cessare la responsabilità del produttore/detentore del rifiuto.


Per le spedizioni transfrontaliere la norma prevede l’invio della segnalazione alla Regione, ma essendo stata in Piemonte la competenza delegata alle Province, anche in questo caso la segnalazione deve essere inviata alla Provincia.

Se il soggetto in questione rientra nell’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, la registrazione deve comunque essere effettuata, utilizzando una fotocopia del formulario richiesta a uno degli altri soggetti coinvolti.

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