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ATTREZZATURE: PUBBLICATO IL DECRETO SULLE VERIFICHE PERIODICHE


È stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 (vedi allegato) sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'Allegato VII al D.Lgs. 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo D.Lgs. 81/2008, ai quali l'INAIL (facente funzioni dell'ISPESL ora soppresso) e le ASL possono avvelersi per l'effettuazione di tali verifiche.
Il decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a fine luglio, fatta eccezione per l'allegato III, che è già entrato in vigore.

L'INAIL diventa titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
In base al decreto tali enti possono quindi avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti in un elenco di tipo pubblico, messo cioè a disposizione dei datori di lavoro, in quanto la scelta del soggetto a cui affidare le verifiche periodiche viene fatta dallo stesso datore di lavoro all'atto della richiesta di verifica.
In pratica se gli enti pubblici preposti non riescono a rispettare i tempi definiti dal decreto, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati che sono riportati nell’elenco.
Il soggetto cui viene attribuito il compito di effettuare le verifiche è tenuto al rispetto dei termini temporali (60 gg e 30 gg rispettivamente per la prima verifica periodica e successive).
L'obbiettivo è pertanto quello di garantire tempi di risposta certi e rapidi nell'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature, laddove il servizio pubblico non riesce a farlo.

I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell'allegato I.

Le modalità di effettuazione delle verifiche (prima e successive) sono definite nell'allegato II.

Le modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I sono definite nell'allegato III.

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